Tassa sui Rifiuti - TARI

Ultima modifica 26 maggio 2023

La Tassa sui rifiuti – TARI è stata istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, quale componente servizi dell’Imposta Unica Comunale – IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore di un immobile.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale – IUC, è stata abolita ad opera dell’art. 1, comma 738, della Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27.12.2019 con la conseguente abrogazione, a norma del successivo comma 780, dell’art. 1 commi 639 e seguenti, limitatamente alle disposizioni sull’Imposta Municipale Propria (IMU) e sulla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e quindi ad eccezione delle sole norme riguardanti la TARI.

Precedentemente, anche con il cd. “Decreto crescita”, D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, conv. con l. n. 58 del 28 giugno 2019 e il Decreto Fiscale, D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, conv. con l. n. 157 del 19 dicembre 2019, erano state approvate ulteriori novità in materia tributaria, relativamente all’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie, alle misure di contrasto all’evasione fiscale, ai termini di approvazione delle tariffe, alle categorie catastali e al bonus rifiuti.

A seguito di tali innovazioni normative, è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti con Deliberazione di C.C. n. 44 del 27.07.2020, lasciando vigente il precedente Regolamento Comunale IUC per le annualità sino al 31.12.2019.

Il Regolamento è stato successivamente modificato con Deliberazione di C.C. n. 46 del 28.06.2021, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 116/2020 di recepimento delle direttive comunitarie 2018/851 e 2018/852 in materia di rifiuti ed imballaggi.

Da ultimo, a seguito dell’approvazione da parte dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente – ARERA, del Testo Unico per la regolazione della qualità del Servizio di Gestione Integrato dei Rifiuti urbani – TQRIF, con alla deliberazione 18 gennaio 2022, n. 15, il Regolamento è stato ulteriormente integrato, con deliberazione di approvazione del C.C. n. 108 del 19.12.2022 (nel testo sotto allegato).
Il “Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani” è il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, cioè l’attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero, l’attività di spazzamento e lavaggio delle strade nonché l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti.
Il “gestore” è il soggetto che eroga ognuno di questi servizi e quindi nel Comune di Mariano Comense:

  • il Comune per quanto riguarda l’attività di gestione tariffe (TARI) e rapporti con gli utenti,
  • la società Service 24 Ambiente S.r.l. per quanto riguarda l’attività di gestione dei servizi ambientali.

Tutte le informazioni relative al Servizio di igiene urbana sono elencate nei successivi paragrafi con indicazione dei link di riferimento.

A norma dell’art. 3 del TQRIF, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.03.2022, sono stati determinati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori del servizio integrato, secondo lo Schema II “livello qualitativo intermedio” nell’ambito della matrice comprendente n. 1 livelli di qualità da minimo ad avanzato. I singoli obblighi di servizio, le tempistiche, gli indicatori di risultato e le procedure sono indicate dettagliatamente nella Carta della Qualità.
Infatti, a norma della delibera ARERA sopra citata, è stata altresì approvata la nuova Carta della Qualità del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 19.12.2022 successivamente modificata con deliberazione di C.C. n. 27 del 27.04.2023 (di cui si allega testo in fondo alla pagina). La Carta è il documento rivolto a cittadini/utenti/contribuenti del servizio integrato dei rifiuti urbani, che comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; in essa sono elencati, gli impegni, gli obblighi, gli standard qualitativi e i relativi indicatori che i gestori del servizio, Comune e Service 24 Ambiente S.r.l. assumono nei confronti degli utenti.

La Tassa sui Rifiuti è un tributo annuale, destinato a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, il cui presupposto è il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte, salvo limiti, a qualsiasi titolo e anche di fatto, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nelle zone del territorio comunale in cui è istituito e attivato il servizio di nettezza urbana.
Il tributo è dovuto anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché siano predisposti all’uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistiche/edilizie.
I locali ad uso abitativo si considerano predisposti all’uso se dotati di arredamento o in presenza anche di uno solo degli allacciamenti ai servizi di energia elettrica e gas.
I locali ad uso non abitativo si considerano predisposti all’uso se dotati di arredamento, macchinari, allacciamento o in presenza anche di uno solo degli allacciamenti ai servizi di energia elettrica e gas e comunque in vigenza di licenza o autorizzazione per l’esercizio di attività nei locali o segnalazione di inizio attività (SCIA), anche per sub ingresso presentata dal titolare/soggetto passivo ai competenti uffici.
E’ tuttora in vigore l’addizionale provinciale - Tributo Provinciale per l’esercizio delle unzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale – TEFA, nella misura fissata dalla Provincia di Como del 5% del tributo.

DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO
La tariffa viene così determinata:

  • una quota fissa in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (spazzamento e lavaggio strade, costi amministrativi, costi comuni diversi, etc.);
  • una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi sostenuti.

Il tributo è quindi commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.
Una migliore definizione dei criteri è disciplinata agli artt. 11 – 14 del Regolamento Comunale TARI, nonché nella Relazione allegata annualmente alla Deliberazione di approvazione delle Tariffe.

In base a tali criteri di determinazione, si distinguono le seguenti tipologie di utenza:

  • utenze domestiche, ossia i locali di abitazione e le relative pertinenze;
  • utenze non domestiche, ossia i locali e le aree connesse ove si svolgono attività economiche.

Per le utenze domestiche è prevista:

  • una tariffa al mq. rapportata al numero di componenti del nucleo familiare, destinata a coprire la quota di costi fissi – quota fissa;
  • una tariffa predeterminata applicata a ciascuna utenza soltanto in base al numero di componenti, destinata a coprire la quota di costi variabili – quota variabile.

Per le utenze non domestiche, sia la quota fissa che quella variabile vengono imputate con una tariffa al mq. identificando la categoria economica di appartenenza tra quelle previste dal Regolamento comunale, in attuazione del D.P.R. 158/1999 e relativa elencazione esemplificativa delle sottocategorie che rientrano nella macro categorie sopra dette.

Si comunica che dal 2020, a norma del Decreto Fiscale n. 124/2019 conv. con l. 157/2019, gli “Studi professionali” sono passati dalla categoria “11 – Uffici e Agenzie” alla categoria “12 - Banche, studi professionali ed istituti di credito.”
Inoltre, dall’annualità 2021, a norma di quanto disposto dalla legge 160/2019, i banchi di mercato saranno assoggettati al nuovo “Canone Mercatale”, in sostituzione della Tassa sui rifiuti . Sempre dall’annualità 2021 sono escluse dalla corresponsione della TARI, le aziende agricole ed attività connesse di cui all’art. 2135 del c.c., in quanto produttrici di rifiuti speciali a norma del D.lgs. 116/2020.

L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali, e per le utenze domestiche indipendentemente dall’acquisizione della residenza presso i medesimi locali; sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, e per le utenze domestiche, indipendentemente dall’emigrazione o cambio di residenza. Si avrà diritto al rimborso del tributo o all’abbuono dello stesso solo nel caso in cui sia stata presentata denuncia di cessazione nei termini di legge.
Ipotesi particolari sono regolate agli artt. 15, 16 e 20 del Regolamento Comunale TARI.

SOGGETTO PASSIVO E LOCALI E AREE TASSABILI
Chiunque occupa o detiene, a vario titolo (proprietà, affitto, comodato, usufrutto, etc.) o anche di fatto, locali adibiti a qualsiasi uso (abitazioni, studi, uffici, laboratori, magazzini, negozi, etc.) ed aree scoperte operative, ad eccezione di aree scoperte che costituiscono pertinenza delle abitazioni (balconi, giardini….). In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’obbligazione tributaria che rimane unica. Per la parti comuni condominiali utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Si invitano i contribuenti a prendere atto delle nuove definizioni di “rifiuto urbano” e “rifiuto speciale” e a porre attenzione sull’abolizione della categoria dei cd. “rifiuti speciali assimilati agli urbani”, sempre a norma del nuovo d.lgs. 116/2020.

Si rimanda a quanto disposto dagli artt. da 5 a 10 del Regolamento Comunale TARI.

ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE
Devono essere presentate all’Ufficio Tributi del Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo la data di inizio occupazione dell’immobile o dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate eventuali modificazioni, le seguenti denunce valide ai fini TARI:

  • nuove iscrizioni o richiesta di esenzione, riduzione, agevolazione;
  • cambi di residenza (anche mantenendo il medesimo indirizzo ma variando gli immobili utilizzati), variazioni di superficie, variazione numero dei componenti del nucleo;
  • cambio di denominazione ditta o intestazione o tipologia di attività;
  • qualsiasi modifica che incida sul riconoscimento di riduzioni e/o esenzioni;
  • cancellazioni conseguenti a trasferimento, decesso dell’intestatario utenza o cessazione di attività.

Le denunce vanno presentate compilando gli appositi moduli messi a disposizione dall’Ufficio Tributi e presenti nella sezione “Modulistica Tributi” ed indicando necessariamente i dati catastali degli immobili occupati.
Le dichiarazioni hanno effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare o la non corresponsione del tributo

Nel caso di nuove iscrizioni o di variazione della superficie, alla pratica dovranno essere allegate le schede catastali dell’immobile e di eventuali pertinenze.

Nel caso di esenzioni, riduzioni, agevolazioni, al modulo dovranno essere allegati tutti i documenti richiesti per le diverse tipologie di agevolazione come indicati nel Regolamento, nell’Informativa e nel singolo modulo dedicato.

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
Per conoscere le riduzioni, esenzioni e agevolazioni di carattere sociale previste per le utenze domestiche e non domestiche, si invitano i contribuenti a leggere quanto indicato nel Regolamento, artt. 10, 22, 23, 24, 24bis, 25 e 26 e le specifiche note diverse per ogni annualità. Il dettaglio è presente nella parte “Modulistica Tributi”.
Si ricorda alle utenze non domestiche che per usufruire delle esenzioni/riduzioni, è obbigatorio, come stabilito nel corso degli anni dai diversi regolamenti TARI e come normato dalla delibera ARERA n. 15/2022, presentare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, la documentazione richiesta e relativa alla produzione dei rifiuti dell'anno precedente (o la donazione di eccedenze alimentari), ai fini del calcolo a consuntivo del tributo dovuto per l'anno in corso.

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
L'importo della TARI da versare al Comune viene quantificato almeno una volta l’anno, sulla base delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale ai sensi della normativa vigente, e viene recapitato via e-mail o al domicilio fiscale agli utenti che hanno regolarmente denunciato l’occupazione di un immobile sul territorio comunale, con apposito avviso di pagamento bonario riportante: importo dovuto per la componente rifiuti e tributo provinciale, ubicazione dell’immobile, superficie assoggettata a tassazione distinta per categoria tariffaria, tariffe applicate, importo di ogni singola rata e scadenze. Tutto nel rispetto delle disposizioni di cui alla delibera ARERA n. 444/2019 e seguenti provvedimenti.

Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, stabilisce le rispettive scadenze di pagamento prevedendo, di norma, almeno due rate con scadenza non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento del tributo.

Sulla base dell’art 15 bis del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), le rate di pagamento con scadenza antecedente al 1° dicembre di ciascun anno sono calcolate sulla base delle tariffe dell’anno precedente, mentre solo per quelle scadenti dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe deliberate per l’anno di competenza, procedendo agli eventuali conguagli, a condizione che i relativi atti deliberativi siano stati regolarmente pubblicati entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.

L’importo addebitato può essere versato utilizzando i modelli di pagamento F24, precompilati e allegati all’avviso di pagamento (modalità di pagamento specificate nell’avviso TARI, nel rispetto della normativa vigente) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
Qualora l’avviso di pagamento non venga correttamente recapitato, i contribuenti sono invitati a rivolgersi all’Ufficio Tributi per ritirare o ricevere copia del medesimo, unitamente ai modelli F24 per il pagamento.

PER L’ANNO 2023 LE TARIFFE SONO STATE APPROVATE CON DELIBERAZIONE di C.C. N. 28 DEL 27.04.2023, CHE HA ALTRESI’ APPROVATO LE SEGUENTI SCADENZE DI PAGAMENTO:

  • 30 giugno 2023 per intero pagamento o pagamento I rata
  • 02 dicembre 2023per pagamento II rata

Il Codice Tributo per il versamento della TARI tramite F24 è il 3944.
Il Codice Tributo per il versamento del Tributo Provinciale è TEFA.

RETTIFICHE AVVISO DI PAGAMENTO TARI E RIMBORSI
Laddove nell’avviso di pagamento TARI fossero riscontrati dati non corrispondenti alla situazione del contribuente è possibile attivare la procedura di rettifica, presentando apposita richiesta direttamente all’Ufficio Tributi.

L’Ufficio Tributi esaminerà le osservazioni del contribuente e, qualora riconoscesse un errore nella quantificazione del tributo, provvederà alla rettifica dell’avviso di pagamento entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta da parte dell’utente.
Qualora dalle richieste emerga un credito a favore del contribuente, il Comune provvederà a comunicare al richiedente l’accoglimento o il diniego entro 60 gg. dalla presentazione della richiesta e al rimborso degli importi pagati in eccesso con conguaglio/compensazione sull’annualità successiva o documento di riscossione successivo o con liquidazione al contribuente entro 120 gg. dalla presentazione della richiesta.

RATEAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO
Il contribuente ha la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate dell’avviso di pagamento, se rientra nelle seguenti fattispecie:

  1. utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  2. utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
  3. qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

La richiesta deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione originario. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorati del tasso di interesse legale, come stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate. Tali interessi decorrono dal giorno di scadenza prefissato per il pagamento rateizzato.

L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro. Si applica in ogni caso l’art. 6 del vigente Regolamento Generale delle Entrate.

VERIFICHE, ACCERTAMENTI E SANZIONI
La legge stabilisce che siano sanzionati i contribuenti che non presentino la denuncia di iscrizione o variazione, o che presentino una denuncia non veritiera.
In particolare, è previsto che:

  • per l’omessa presentazione della denuncia, si applica la sanzione dal 100 al 200% del tributo o del maggior tributo dovuto, con un minimo di € 50,00;
  • per denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% del maggior tributo dovuto, con un minimo di € 50,00;
  • per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti richiesti dall’Ufficio è prevista la sanzione da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

In caso di omesso/parziale versamento, si procederà con gli atti consequenziali per il recupero dell’importo non versato ai sensi dell’art. 31, comma 7 del Regolamento TARI: il Comune provvede alla notifica, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica, qualora presenti.
In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo d’ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi di mora, al tasso legale, con eventuale aggravio delle spese di riscossione.

INFORMAZIONI SU SERVIZI TRIBUTARI
E’ possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi per chiarimenti, informazioni, reclami, segnalazioni, rettifiche importi, rimborsi, rateazione avvisi, ai recapiti telefonici:
031.757211 – 212 - 213 – 233 – 238
NUMERO VERDE 800 031 233
o tramite e-mail agli indirizzi:
tributi@comune.mariano-comense.co.it
comune.marianocomense@pec.regione.lombardia.it
L’Ufficio riceve solo tramite appuntamento, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso la sede municipale:
Comune di Mariano Comense, P.le Console Teodoro Manlio n. 6/8 – Ufficio Tributi 1° piano,

Qualora si volesse optare per la ricezione in formato elettronico del presente atto, nonché per la ricezione di eventuali comunicazioni circa le variazioni delle condizioni di erogazione del servizio di raccolta e trasporto e/o del servizio di spazzamento e lavaggio strade, e/o dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, occorre inviare apposita e-mail agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati, specificando l’indirizzo al quale inviare le suddette comunicazioni o l’avviso stesso per le future annualità.

INFORMAZIONI SU SERVIZI AMBIENTALI
Dal 1° luglio 2020 il gestore che eroga il servizio di raccolta e trasporto e/o il gestore del servizio di spazzamento e lavaggio strade è SERVICE 24 AMBIENTE S.r.l., P. Iva 03517390138, società a capitale pubblico, di cui sono soci, oltre al Comune di Mariano Comense i Comuni di Albavilla, Albese con Cassano, Arosio, Brunate, Capiago Intimiano, Carugo, Erba, Inverigo, Lipomo, Montorfano, Orsenigo e Tavernerio, con un bacino di utenza di circa 100 mila abitanti.

La società ha sede in Tavernerio (CO), Strada Vicinale di Nibitt n. 453.

Per l’invio di richieste di informazioni, segnalazione disservizi, invio reclami, richieste di pronto intervento con riferimento al servizio di cui sopra può rivolgersi al gestore ai seguenti recapiti:
NUMERO VERDE: 800031233
Telefono: +39 031 42206.1
Indirizzo e-mail: ambiente@service24.co.it
oppure presso l’Ufficio Comunale Settore Territorio.

Le informazioni relative al calendario e orari vigenti relative alla raccolta dei rifiuti urbani, centri di raccolta, calendario e orari dell’attività di spazzamento e lavaggio strade con divieti relative alla viabilità e alla sosta collegati al servizio di cui sopra, sono reperibili al seguente sito internet: https://www.service24.co.it/it/mariano-comense.html

E’ inoltre disponibile presso il sito internet di Service 24 la Carta della qualità del servizio.

La percentuale di raccolta differenziata conseguita rispettivamente nel Comune e nei Comuni soci di Service 24 Ambiente, negli anni dal 2017 al 2021 (ultimo dato consuntivo disponibile) è stata la seguente:

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Si prega di porre attenzione alle seguenti indicazioni.
I rifiuti che non rientrano nelle raccolte porta a porta devono essere conferiti nei 3 centri di raccolta intercomunali gestiti da Service 24 Ambiente S.r.l., aperti 7 giorni su 7 e siti a Mariano Comense, Erba e Tavernerio.

Dettagli centri di raccolta

Come richiedere i contenitori per la raccolta differenziata

Privati e piccoli condomini (meno di 6 unità abitative): è possibile ritirare i contenitori per la raccolta differenziata direttamente al centro di raccolta di Mariano Comense, sito in Strada del Radizzone snc, nella giornata di giovedì. Per richiedere i contenitori è necessario munirsi della tessera sanitaria di un componente maggiorenne del nucleo familiare.

Condomini (con 6 o più unità abitative): In caso di unità abitative superiori alle sei unità i rifiuti devono essere conferiti esclusivamente mediante l’utilizzo di contenitori carrellati/cassonetti realizzati secondo le norme e con attacchi DIN 30700 e UNI 9260.
È possibile richiedere una deroga per quelle situazioni in cui non vi è spazio sufficiente per l’utilizzo dei contenitori carrellati. La richiesta di deroga deve essere formulata dall’amministratore. La deroga rilasciata ai condomini al di sopra delle sei unità per l’esposizione mediante contenitori da 23/30 litri deve essere concessa previo benestare del comune. I contenitori carrellati saranno consegnati direttamente a domicilio da Service 24 Ambiente S.r.l., previa richiesta dell’amministratore di condominio. Per richiederli è necessario compilare l’apposito modulo presente sul sito internet della Società, all’indirizzo https://service24.co.it/marianocomense/raccolta-porta-a-porta/#richiesta-contenitori

Aziende: i contenitori saranno consegnati direttamente a domicilio da Service 24 Ambiente S.r.l., previa richiesta. Per richiederli è necessario compilare l’apposito modulo online, all’indirizzo https://service24.co.it/marianocomense/aziende/richiesta-contenitori/
Qualora si optasse per il ritiro contenitori di piccola dimensione (23/30 litri) in luogo di quelli carrellati, è possibile richiederli direttamente al centro di raccolta di Mariano Comense, sito in Strada del Radizzone snc, nella giornata di giovedì.

Per qualsiasi ulteriore informazione, richiesta, comunicazione relativamente al Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti e spazzamento strade, occorre rivolgersi al competente SERVIZIO DI IGIENE URBANA c/o il Settore Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente:
igieneurbana@comune.mariano-comense.co.it
patrimonio@comune.mariano-comense.co.it
recapiti telefonici: 031.757253-272

Di seguito è possibile accedere al nuovo Regolamento TARI vigente, alla Carta della Qualità, e alla sezione “Service 24 Ambiente-Mariano

E’ possibile scaricare inoltre tutta la Modulistica e qualsiasi altra informazione a lato o alla relativa sezione “Aree Tematiche-Tributi-Modulistica Tributi”.

Per gli anni pregressi sino al 31.12.2019, ancora accertabili o rimborsabili o oggetto di contenziosi ancora in corso o ancora ravvedibili secondo le nuove norme di legge e del vigente Regolamento delle Entrate, rimane vigente il vecchio Regolamento IUC approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 18.02.2019 reperibile a lato, alla pagina dedicata “IUC – Imposta unica Comunale”

Regolamento TARI
Carta della Qualità
SERVICE 24 Ambiente S.r.l.


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