Esercizio degli impianti termici (accensioni consentite)

Ultima modifica 7 marzo 2024

Limitazioni di esercizio degli impianti termici e temperature massime previste nel territorio comunale di Mariano Comense (DPR 412 del 26 agosto 1993 e DPR 74 del 16 aprile 2013)

Il Comune di Mariano Comense appartiene alla zona climatica “E” comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000 in quanto numero di gradi giorno del Comune di Mariano Comense è definito in n. 2427 dalla tabella A allegata al DRP 412/1993.

Nella zona climatica E in cui ricade il comune di Mariano Comense devono essere rispettati i seguenti parametri:

- Valori massimi della temperatura ambiente (art. 3 DPR 74/2013):
Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

- Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale (art. 4 DPR 74/2013):
L’esercizio degli impianti termici è consentito nel periodo annuale compreso dal 15 ottobre al 15 aprile, nel limite massimo di 14 ore giornaliere di riscaldamento, articolate anche in due o più sezioni temporali.
La durata giornaliera di attivazione dell’impianto deve comunque essere compresa tra le ore 5.00 e le ore 23.00 di ciascun giorno.

Al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati, anche senza espressa autorizzazione da parte del comune, solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria, vale a dire per Mariano Comense per una durata giornaliera non superiore a 7 ore, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DPR 74/2013, nelle medesime fasce orarie sopra indicate.

Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti di cui sopra è ottenuto con accorgimenti (termostati ambientali, valvole termostatiche, ecc) che non comportino spreco di energia.

Sono esclusi dalle limitazioni di cui sopra ai sensi dell’art 3 comma 4 e dell’art. 4 comma 5 del DPR 74/2013:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Per informazioni potete contattare il Settore IX Territorio al n. 031/757254, al fax 031/749287 o all’e-mail: llpp@comune.mariano-comense.co.it


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