Disciplina orari di esercizio delle sale da gioco, sale scommesse e slot machines

Ultima modifica 5 marzo 2024

Il Sindaco, in base alle premesse contenute nell'allegata Ordinanza

Ordina

di stabilire le seguenti limitazioni agli orari di esercizio dell'attività delle sala gioco (ex art. 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco-Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011) ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S., :

  1. Sale giochi autorizzate ex art. 86 T.U.L.P.S. L’orario di divieto di esercizio delle sale giochi è fissato dalle ore 6.00 alle ore 7.30, dalle ore 13.30 alle ore 16.00, dalle ore 20.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, compresi i festivi;
  2. Apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma 6, DEL T.U.L.P.S. RD 773/1931 collocati:
    • a.negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.L.P.S. ( bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.);
    • b.negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.);
      L’orario di divieto di funzionamento degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra, è fissato dalle ore 6.00 alle ore 7.30, dalle ore 13.30 dalle ore 16.00, dalle ore 20.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, compresi festivi.

Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.

Dispone

che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:

  • obbligo di esposizione all'esterno e all’interno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni dì legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on line, ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia.

Ordinanza 5 del 07-08-2018
18-02-2022

Allegato formato pdf


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot