Cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani (IURE SANGUINIS)

Ultima modifica 20 novembre 2019

PROCEDURA PRESSO IL COMUNE DI MARIANO COMENSE

1 - FASE PREISTRUTTORIA

L’Ufficiale di Stato Civile verifica, in via sommaria, l’idoneità dei documenti a corredo dell’istanza iure sanguinis, affinché l’interessato possa essere legittimato a richiedere l’iscrizione anagrafica, presupposto per poter formalizzare l’istanza di riconoscimento iure sanguinis.

  1. Presentazione di ISTANZA DI IDONEITA’ DOCUMENTALE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA” IURE SANGUINIS – richiesta su apposito modello

Il comune avrà tempo 30 giorni per valutare i documenti presentati e trasmetterne l’esito all’Ufficio Anagrafe e, per conoscenza, agli interessati.

REQUISITI
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che i discendenti dell'avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana. Il possesso della cittadinanza italiana va dimostrato tramite:

  1. estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano di nascita
  2. atti di nascita tradotti e legalizzati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente
  3. atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, tradotto e legalizzato se formato all'estero;
  4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana;
  5. certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente interessato;

2 – FASE DI FORMALIZZAZIONE DELLA RICHIESTA

Dopo aver ottenuto l’esito favorevole di cui sopra, l’interessato potrà:

  • richiedere l’iscrizione anagrafica presso il Servizio Anagrafe;
  • formalizzare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presso il Servizio Stato Civile. Tale istanza - redatta su apposito modulo predisposto dal citato Servizio - deve essere presentata in marca da bollo da 16,00 euro.

ATTENZIONE:
Poiché al momento della richiesta di iscrizione anagrafica gli operatori devono verificare sui passaporti originali i timbri di ingresso e i periodi di soggiorno in area Schengen, non è possibile inviare la richiesta di iscrizione anagrafica via mail. E’ necessario presentarsi di persona agli sportelli dell’Anagrafe.

L'iscrizione anagrafica è subordinata alla verifica di alcuni requisiti, in particolare quello della dimora abituale: pertanto l'ufficiale di anagrafe controllerà la veridicità delle dichiarazioni dell'interessato attraverso accertamenti, anche ripetuti, presso l’abitazione dichiarata dal richiedente, tramite il corpo della Polizia Municipale, mediante l'acquisizione di informazioni da parte di amministrazioni e uffici pubblici e privati.

In mancanza di uno dei requisiti richiesti, l'ufficiale di anagrafe dovrà rigettare l'istanza di iscrizione anagrafica.
Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro i primi 90 giorni dall’ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà richiedere, se non ne è già in possesso, ai fini della continuità della regolarità del soggiorno, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art.11, c.1, lett. c del d.P.R. n.394/1999), recandosi presso la Questura di Como.

L’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente del Comune dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, e la cancellazione dall’anagrafe comporterà automaticamente l’interruzione di tale procedimento.

Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:

  • l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale.
  • avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece.

La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, oltre ai casi di emigrazione o morte, può avvenire per:

  • irreperibilità accertata;
  • mancanza del permesso di soggiorno o mancato rinnovo dello stesso.

3 – FASE DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Il Servizio Stato civile dovrà acquisire d’ufficio il certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana, vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e della legge 5 febbraio 1992 n. 91.

Successivamente, il procedimento si chiuderà con un provvedimento del Sindaco che attesta il possesso della cittadinanza italiana ab origine, e con la trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 6 MESI, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 128 del 09/09/2019.

PRECISAZIONI

Per il rilascio di certificati ed estratti ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, i tempi sono quelli previsti dall'art. 14, comma 2 bis, del Decreto legge n.113/2018, come convertito con L. n.132/2018, ovvero 6 mesi dalla data della richiesta.

La discendenza può essere:

  • per via paterna: l’avo italiano emigrato all’estero deve essere nato in Italia dopo il 17.03.1861, data di proclamazione del Regno d’Italia, oppure deve essere deceduto (anche all’estero) dopo tale data, quale però cittadino italiano
  • per via materna: la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione Italiana.

Figli minori
I figli minori per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi, a condizione che siano dichiarati nell’istanza di richiesta della cittadinanza. Il fatto che il figlio sia presente o meno sul territorio italiano, è irrilevante:una volta trascritto l'atto di nascita su richiesta del genitore, se residente si iscriverà in Anagrafe, se residente all'estero si predisporrà un'iscrizione Aire.

Note
Gli atti (originali) formati all'estero da autorità straniere, devono essere:

  • legalizzati dall'autorità diplomatica italiana competente,
  • tradotti in lingua italiana. La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica italiana competente, oppure da un traduttore in Italia che con giuramento innanzi alla Cancelleria del Tribunale (asseverazione) abbia reso la propria traduzione ufficiale.

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