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Prevenzione delle allergopatie da ambrosia, metodi da adottare per il contenimento – anno 2026

Si invita la cittadinanza a provvedere, secondo quanto indicato nell'Ordinanza n.7 del 24.06.2026 e suoi allegati

Data :

10 luglio 2026

Categorie:
Ambiente
Argomenti:
Igiene pubblica
Prevenzione delle allergopatie da ambrosia, metodi da adottare per il contenimento – anno 2026
Municipium

Descrizione

Il Sindaco
ORDINA 
  • Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell’alta tensione);
  • Ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
  • Agli Amministratori di condominio;
  • Ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie
  • Al Responsabile dell'A.N.A.S. - Compartimento Regionale per la viabilità -;
  • AL Responsabile Settore Strade della Provincia di Como;
  • Al Responsabile della SOCIETA' F.S. S.p.A. - Zona Como;
  • Al Responsabile Ferrovie Trenord.
  1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza,
  2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell’Allegato tecnico alla nota della Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA (prot.n.67948 del 22.06.2026),
  3. di effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell’emissione di polline. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un’altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:
    • I° sfalcio ultima settimana di luglio
    • II° sfalcio tra la fine della seconda decade e l’inizio della terza decade di agosto 
  4. di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell’Ambrosia indicati nell’Allegato tecnico alla nota della Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA prot. n. 67948 del 22.06.2026, secondo le seguenti specifiche:
    • in ambito agricolo: trinciatura, diserbo, aratura e discatura1
    • in ambito urbano: pacciamatura e estirpamento 
  5. di concedere, per il solo ambito agricolo, l’esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, basandosi su un’attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all’inizio di settembre;
INVITA

La cittadinanza a:

  1. eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
  2. curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ect., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di Ambrosia artemisiifolia.
AVVERTE

La cittadinanza che:

  1. chiunque violi le presenti disposizioni - non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia - sarà punibile con una sanzione amministrativa:
    • da € 50 a € 200 per un’area fino a 2000 m2
    • da € 200 a € 500 per un’area oltre i 2000 m2
  2. qualora i proprietari, successivamente all’erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l’intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
  3. gli Ufficiali della Polizia Municipale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all’ordinanza;
  4. avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Como ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni a decorrere dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto.

Ultimo aggiornamento: 10 luglio 2026, 09:05

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